Condizioni generali di vendita
Aluteam Fahrzeugtechnik GmbH
Condizioni generali per contratti di vendita internazionale conclusi con clienti non aventi sede in Germania
I. Applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale
1. Le condizioni generali per contratti di vendita internazionale sono applicabili per tutti i clienti della ditta AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH - in prosieguo denominata AluTeam - la cui sede rilevante non si trova in Germania. Per i clienti che hanno la loro sede d’affari in Germania sono applicabili le condizioni generali di vendita (Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen) dell’ AluTeam, che verranno inviate su richiesta. La sede rilevante è la sede che conclude il contratto a proprio nome.
2. Le condizioni generali per contratti di vendita internazionali si applicano a tutti i contratti conclusi a partire dal 1 settembre 2011 e che abbiano come oggetto preponderante la consegna all’acquirente di merci. Gli obblighi aggiuntivi eventualmente contratti dell’ AluTeam non modificano l’applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale.
3. Clausole standard e condizioni negoziali del cliente che siano contrarie o che modifichino quelle dell’ AluTeam non obbligano quest’ultima, anche qualora l’ AluTeam non vi si sia opposta, o anche qualora senza sollevare riserve abbia eseguito prestazioni o abbia accettato prestazioni del cliente. Analogamente, l’ AluTeam non è obbligata se le condizioni negoziali del cliente, indipendentemente dal contenuto delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali, sono contrarie a disposizioni di legge.
4. Le presenti condizioni generali di vendita non si applicano qualora il cliente acquisti la merce per uso personale, familiare o domestico e l’ AluTeam ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della conclusione del contratto.
II. Conclusione del contratto
1. Prima della conclusione del contratto di vendita il cliente deve informare per iscritto l’ AluTeam se la merce da consegnare non debba essere esclusivamente idonea per un uso normale o debba essere utilizzata in condizioni anomale o comportanti un particolare rischio per la salute, la sicurezza o l’ambiente o una sollecitazione più forte del normale, o se il contratto possa provocare danni atipici o di importo inusuale, che il cliente conosca o debba conoscere.
2. Gli ordini del cliente devono essere redatti per iscritto. Qualora l’ordine del cliente non corrisponda alle proposte o all’offerta dell’ AluTeam, il cliente dovrà attirare specificatamente l’attenzione sulle modifiche. Eventuali figure o disegni, nonché indicazione di misura e peso relative al le proposte o all´offerta dell’ AluTeam hanno valore meramente indicativo.
3. Tutti gli ordini giunti all’ AluTeam anche tramite suoi collaboratori acquistano efficacia esclusivamente con la conferma scritta da parte dell’ AluTeam. L’effettiva consegna delle merci, ogni altro comportamento dell’ AluTeam o il silenzio non sono sufficienti a creare un affi damento del cliente circa la conclusione del contratto. L’ AluTeam potrà inviare la conferma scritta entro il compimento del quattordicesimo (14) giorno di calendario dal momento in cui le è pervenuto l’ordine del cliente. Fino a tale momento l’ordine del cliente è irrevocabile.
4. La conferma d’ordine scritta dell’ AluTeam si ritiene giunta in tempo utile quando pervenga al cliente entro il quattordicesimo (14) giorno di calendario dalla sua data di emissione. Il cliente dovrà informare l’ AluTeam senza indugio se la conferma d’ordine scritta gli è giunta in ritardo.
5. La conferma d’ordine scritta determina il contenuto del contratto e conclude il contratto anche quando essa si discosti dalle dichiarazioni del cliente - salvo che per il prezzo di vendita e per la quantità della merce da consegnare – in qualsiasi modo, anche per quanto riguarda l’applicazione esclusiva delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali. Pertanto, anche eventuali specifiche richieste del cliente, vale a dire richieste di assicurazioni o garanzie con riferimento alle merci o all’esecuzione del contratto, abbisognano in ogni caso di una conferma scritta da parte dell’ AluTeam. Il contratto non si conclude soltanto qualora il cliente contesti per iscritto che la conferma d’ordine dell’ AluTeam non corrisponde in tutti i suoi aspetti alle dichiarazioni del cliente, specifichi per iscritto le divergenze e tale opposizione pervenga alla ditta AluTeam tempestivamente, al più tardi sette (7) giorni di calendario dopo la ricezione della conferma d’ordine scritta da parte del cliente.
6. Le conferme effettuate dal cliente non hanno alcuna efficacia, senza necessità di un’opposizione da parte dell’ AluTeam. In particolare il cliente non può fare affidamento sul fatto che la merce ordinata è stata effettivamente consegnata, o su altri comportamenti o sul silenzio dell’ AluTeam per derivarne la rilevanza della propria conferma.
7. I collaboratori dell’ AluTeam così come i rappresentanti commerciali o altri distributori che agiscono per l’AluTeam non sono autorizzati a rinunciare al requisito della conferma scritta da parte dell’ AluTeam, né possono rilasciare dichiarazioni diverse per contenuto dalla conferma scritta, o emettere garanzie. La sussistenza e l’ampiezza del diritto di tali soggetti ad emettere o a ricevere dichiarazioni con effetto in favore o contro l’AluTeam è stabilita dal diritto vigente in Germania.
8. Eventuali modifiche al contratto già concluso necessitano sempre di una conferma scritta da parte dell’ AluTeam.
III. Obblighi dell’ AluTeam
1. Fatto salvo un esonero dalla responsabilità ai sensi del n. VII.-1. lit. b) delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali, l’ AluTeam è obbligata a consegnare la merce indicata nella conferma d’ordine scritta e a trasferirne la proprietà. L’AluTeam non è obbligata a compiere prestazioni che non siano indicate nella conferma d’ordine scritta dell’ AluTeam o nelle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali; in particolare, l’ AluTeam non è obbligata a produrre documenti o a comunicare informazioni o a consegnare accessori se non vi sia stato fatto espresso riferimento nel contratto, né a fare avere apparecchiature di sicurezza aggiuntive, né a compiere installazioni, né a prestare consulenza al cliente.
2. Il contratto concluso tra la ditta AluTeam e il cliente obbliga la prima soltanto nei confronti del cliente stesso. I terzi che non partecipano alla conclusione del contratto, in particolare gli acquirenti del cliente, non hanno diritto di richiedere che la consegna avvenga presso di loro o di far valere altre pretese di natura contrattuale nei confronti dell’ AluTeam. Il cliente resta destinatario della consegna anche qualora ceda i propri diritti ad un terzo. Il cliente solleva l’ AluTeam senza condizioni da qualsiasi pretesa che venga fatte valere da terzi nei confronti dell’ AluTeam sulla base del contratto concluso con il cliente.
3.Tenendo conto dei margini di tolleranza usuali nel commercio con riferimento al tipo, quantità e qualità delle merci, l’ AluTeam è obbligata a consegnare merci di tipo e qualità medi. Se la merce non può essere consegnata nelle condizioni offerte al momento della conclusione del contratto a causa di miglioramenti tecnici apportati alla merce prodotta in serie, l’ AluTeam ha il diritto di consegnare la versione più avanzata del prodotto. L’ AluTeam ha il diritto di eseguire consegne parziali e di addebitarle in conto separatamente.
4. Qualora la merce necessitasse di essere ulteriormente individuata, tale individuazione verrà effettuata dalla AluTeam tenendo conto del proprio interesse e di quello, riconoscibile e legittimo, del cliente. Non è necessaria una richiesta al cliente di individuare le merci o di collaborare nell’individuazione. L’ AluTeam non è obbligata a comunicare al cliente l’avvenuta individuazione, né a consentire al cliente di operare una diversa individuazione.
5. L’ AluTeam deve mettere la merce a disposizione del cliente al momento concordato per la consegna FCA (Incoterms 2011) all’indirizzo specificato nella conferma d’ordine, in mancanza alla sede di Bielefeld/ Germania con l’imballaggio usualmente utilizzato dall’ AluTeam. Non è necessaria né una previa separazione o identificazione delle merci, né una comunicazione al cliente concernente il fatto che la merce si trova a disposizione dello stesso. In alcun caso – neppure qualora si utilizzino altre clausole degli Incoterms – l’ AluTeam è tenuta ad informare il cliente della consegna o ad esaminare la conformità delle merci al momento della consegna, o è obbligata ad organizzare il trasporto delle merci o ad assicurare le merci stesse. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo “consegna franco…” o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.
6. Ogni termine o data specifica per la consegna presuppone che il cliente faccia avere tempestivamente eventuali documenti, autorizzazioni, esoneri o licenze, si procuri lettere di credito e paghi l’anticipo secondo gli accordi e in generale soddisfi tempestivamente a tutti gli obblighi che gli incombono. Inoltre, i termini concordati di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine da parte dell’ AluTeam. L’ AluTeam ha il diritto di effettuare la consegna prima del termine concordato o a stabilire il momento della consegna entro il termine di consegna rilevante.
7. Facendo salvo ogni altro diritto derivante dalla legge la AluTeam può adempiere dopo la scadenza del termine stabilito qualora ne informi il cliente e gli comunichi il termine per l’adempimento tardivo. L’ AluTeam può inoltre effettuare, alle predette condizioni, uno o più tentativi di adempimento tardivo della prestazione. Il cliente potrà opporsi entro un termine ragionevole, qualora tale adempimento non possa essere preteso. L’opposizione sarà efficace soltanto se giunge all’ AluTeam prima dell’inizio dell’adempimento tardivo. L’ AluTeam si impegna a risarcire le comprovate spese rese necessarie dall’adempimento tardivo nella misura in cui il ritardo nell’adempimento è imputabile all’ AluTeam conformemente al punto VII. di queste condizioni generali per contratti di vendita internazionali.
8. Il rischio relativo al pagamento del prezzo e alla prestazione si trasferisce al cliente, anche in caso di merce non individuata con precisione e senza necessità di un avviso da parte dell’ AluTeam, al più tardi quando la merce comincia ad essere caricata per il trasporto o non appena il cliente venga meno all’obbligo di prendere in consegna la merce o quando la proprietà sia passata al cliente. Il caricamento della merce è uno degli obblighi del cliente. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo “consegna franco…” o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.
9. L’ AluTeam non è obbligata a fornire attestazioni o certificazioni non espressamente previste nel contratto, o ad ottenere le licenze, le autorizzazioni o qualsiasi altro documento necessario per l’importazione, l’esportazione o per il passaggio delle merci attraverso il territorio di uno Stato estero, né è obbligata a svincolare le merci da garanzie o da oneri per l’importazione, l’esportazione o il passaggio delle merci attraverso il territorio di uno Stato estero o da altre formalità doganali. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo “consegna franco…” o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.
10. L’ AluTeam non è in alcun caso responsabile dell’adempimento di obblighi collegati alla commercializzazione della merce al di fuori della Germania, né è obbligata a farsi carico delle imposte dovute al di fuori della Germania, a tener conto dei sistemi di misura o di peso o delle disposizioni per l’imballaggio, l’identificazione o la marcatura della merce o degli obblighi di registrazione o certificazione o di qualsiasi altra normativa rilevante per le merci vigenti al di fuori della Germania. La traduzione della documentazione relativa alla merce in una lingua diversa dal tedesco, che sia eventualmente obbligatoria o comunque richiesta, avverrà a spese e sotto la responsabilità propria del cliente.
11. Senza che ciò costituisca rinuncia all’esercizio di altri diritti previsti dalla legge l’ AluTeam può sospendere la consegna qualora a suo parere sussista il pericolo che il cliente non adempia del tutto o parzialmente in modo conforme al contratto. In particolare, il diritto a sospendere la prestazione sussiste quando il cliente compia gli atti preparatori per il pagamento dovuti nei confronti dell’ AluTeam o di terzi in modo insoddisfacente, paghi con ritardo, o quando sia stato superato il limite posto da una assicurazione del credito, anche con la consegna di cui si tratta. In luogo della sospensione della consegna l’ AluTeam può subordinare le consegne future anche quando già confermate, a propria discrezione, all`apertura di una lettera di credito confermata da una banca tedesca operante sull`intero territorio nazionale o al pagamento di un acconto. l’ AluTeam non è obbligata a proseguire la prestazione se il cliente offre a titolo cautelativo una garanzia inadeguata o impugnabile secondo il diritto applicabile.
12. Salvo quanto disposto al punto III.- 7. l’ AluTeam è obbligata a comunicare al cliente eventuali turbative della prestazione soltanto quando il verificarsi delle stesse sia per l’ AluTeam definitivamente accertato.
IV. Obblighi del cliente
1. Fatti salvi ulteriori obblighi relativi alla garanzia del pagamento o agli atti preparatori per il pagamento, il cliente è obbligato a pagare il prezzo di vendita contrattualmente stabilito nella valuta prevista nella conferma d’ordine scritta senza ritenute ed al netto di spese ed oneri, tramite trasferimento bancario ad uno degli istituti di credito indicati dall’ AluTeam. Se il prezzo di vendita non è stato contrattualmente stabilito, il cliente deve pagare all’ AluTeam il prezzo usuale di vendita nel luogo stabilito per la consegna. I collaboratori, rappresentanti commerciali o altri distributori dell’ AluTeam non sono autorizzati ad accettare pagamenti.
2. L’obbligazione di pagare il prezzo di vendita scade in ogni caso alla data prevista nella conferma d’ordine scritta, in mancanza al ricevimento della fattura. La scadenza dell’obbligazione di pagare il prezzo non dipende da alcun altro presupposto ed in particolare prescinde da fatto che il cliente abbia già preso in consegna la merce e/o i documenti e/o abbia avuto l’opportunità di ispezionare la merce. Eventuali termini concessi per l’adempimento vengono meno, e gli obblighi non adempiuti vengono immediatamente in scadenza, qualora sia fatta richiesta di una procedura fallimentare a carico del patrimonio del cliente, quando il cliente non adempia ad obbligazioni essenziali, scadute nei confronti dell´AluTeam o di terzi, senza giusta causa, qualora il cliente non abbia fornito informazioni corrette sulla propria solvibilità o qualora la copertura garantita da un’assicurazione del credito venga ridotta per causa non imputabile all´AluTeam.
3. Il cliente deve assicurare che siano adempiuti tutti i presupposti e presenti tutte le certificazioni per il trattamento fiscale delle merci e/o della prestazione. Nella misura in cui l’AluTeam si trovi a dover corrispondere l’imposta sulle entrate tedesca o straniera, il cliente sarà tenuto a farne pienamente salva l’ AluTeam, senza che ciò costituisca rinuncia da parte dell’ AluTeam ad ulteriori pretese. Il cliente effettuerà tale rimborso includendo anche il risarcimento delle spese sopportate dall’ AluTeam, e rinunciando ad opporre l’esistenza di altri presupposti o ulteriori eccezioni, in particolare l’eccezione di prescrizione
4. L’ AluTeam ha il diritto di compensare a propria discrezione i pagamenti ricevuti, a prescindere dalla loro valuta e dalle competenze giurisdizionali, con i crediti - propri od ottenuti mediante cessione - vantati nei confronti del cliente al momento del pagamento.
5. Il cliente non può avvalersi del diritto alla compensazione legale dei propri crediti con quelli dell’ AluTeam, né del diritto di ritenzione del pagamento del prezzo o del diritto a non effettuare la presa in consegna delle merci o del diritto a sospendere le proprie prestazioni o ad opporre eccezioni o a sollevare azioni riconvenzionali stabiliti per legge, a meno che non si tratti di una controprestazione del cliente nei confronti dell’ AluTeam espressa nella stessa valuta, basata su di un diritto proprio del cliente, e che sia inoltre scaduta e non contestata o accertata con forza di legge, o qualora l’ AluTeam abbia violato in modo sostanziale gli obblighi, già scaduti, derivanti dal medesimo rapporto contrattuale, nonostante l’intimazione scritta del cliente, e non offra adeguate garanzie.
6. Il cliente è obbligato a prendere in consegna la merce alla data contrattualmente stabilita, senza far valere termini ulteriori, all’indirizzo per la consegna indicato dal punto III.-5. e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti al cliente dal contratto, dalle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale, dalle regole della CCI per l’interpretazione delle clausole Incoterms 2010 e dalla legge. Il cliente può rifi utare la presa in consegna della merce soltanto qualora eserciti il diritto a risolvere il contratto conformemente al punto VI.-1. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale.
7. Fatte salve le disposizioni di legge il cliente deve effettuare o altrimenti garantire la riutilizzazione delle merci o il riciclo dei materiali o qualsiasi altra forma prevista di smaltimento delle merci consegnate dall’ AluTeam al cliente e del loro imballaggio.
V. Consegna di merce non conforme al contratto o viziata di diritto
1. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla legge, la consegna non è conforme al contratto quando il cliente provi che, tenendo conto di quanto previsto dal punto III. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali con riferimento al passaggio del rischio, la merce è chiaramente diversa per quantità, qualità o tipo rispetto a quanto previsto nella conferma d’ordine scritta, o in mancanza di requisiti espressi non è adatta all’uso al quale è normalmente destinata in Germania. In deroga a quanto previsto dalla prima frase di questo punto, la merce è conforme al contratto se le norme vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscono l’uso normale della merce stessa. Per la consegna di merci di seconda mano è esclusa qualsiasi garanzia.
2. Salvo diverso accordo espresso nella conferma d’ordine scritta dell’AluTeam, l’ AluTeam non è in particolare responsabile del fatto che la merce sia adatta ad un uso diverso rispetto a quello abituale in Germania o soddisfi ad ulteriori aspettative del cliente, che abbia le qualità di un campione o di un esemplare di prova o corrisponda a disposizioni di legge vigenti al di fuori della Germania, ad esempio nel Paese del cliente. In particolare, eventuali descrizioni a mo´di slogan, il riferimento a norme generalmente conosciute, l`utilizzazione di marchi relativi al tipo o alla qualità della merce nonché affermazioni pubblicitarie o contenute in prospetti informativi non costituiscono di per sé alcuna garanzia. L’ AluTeam non risponde per i difetti che sorgano dopo il passaggio del rischio. L’ AluTeam è inoltre liberata dall’obbligo di prestare garanzia per le merci qualora il cliente intraprenda tentativi di eliminazione delle non conformità personalmente o tramite terzi senza il consenso scritto dell’ AluTeam.
3. Il cliente è obbligato nei confronti dell’ AluTeam ad ispezionare con completezza ciascuna singola consegna per accertare l’esistenza di non conformità delle merci riconoscibili e tipiche e per il resto secondo le vigenti norme di legge.
4. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla legge, la consegna è inficiata da vizio di diritto quando il cliente dimostri che al momento del passaggio del rischio la merce non è libera da diritti o altre pretese esigibili di cui siano titolari terzi. Salva l’applicazione di ulteriori disposizioni di legge, i diritti o altre pretese di terzi, derivanti da proprietà industriale o da altra proprietà intellettuale, costituiscono un vizio di diritto soltanto qualora essi siano trascritti, pubblicizzati e durevolmente efficaci in Germania ed escludano l’ordinario utilizzo della merce in Germania. In deroga a quanto previsto nella prima frase di questo punto, la merce non è infi ciata da vizio di diritto qualora le disposizioni di legge vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscano l’uso normale della merce stessa.
5. Fatta salva l’applicazione delle norme sull’onere del cliente di denunciare la mancanza di conformità o il vizio di diritto entro un termine ragionevole, il cliente è obbligato nei confronti dell’ AluTeam a denunciare l’eventuale non conformità della merce e l’eventuale vizio di diritto al più tardi entro un (1) anno dalla consegna effettiva delle merci. La denuncia deve essere redatta per iscritto, direttamente all’ AluTeam e con una precisione tale da consentire all’ AluTeam di intervenire presso il cliente, senza necessità di ulteriori chiarimenti, con misure riparatrici, e di garantirsi eventuali ricorsi nei confronti dei propri fornitori; per il resto la denuncia deve conformarsi alle vigenti disposizioni di legge. I collaboratori, i rappresentanti o altri distributori per conto dell’ AluTeam non sono autorizzati, al di fuori dei locali commerciali della MKK, ad accettare le denunce o a rilasciare dichiarazioni di garanzia.
6. Dopo regolare denuncia conformemente al punto V.-5., il cliente potrà avvalersi dei rimedi previsti dalle presenti condizioni generali di contratto. Il cliente non dispone di ulteriori rimedi, né di rimedi extracontrattuali. Nel caso di denuncia non regolare il cliente potrà avvalersi dei sopra citati rimedi soltanto se l’ AluTeam abbia dolosamente taciuto l’esistenza della non conformità o del vizio di diritto. Eventuali ammissioni dell’ AluTeam riguardanti la non conformità o i vizi di diritto delle merci hanno il solo scopo di chiarire i fatti e non costituiscono rinuncia da parte dell’ AluTeam ad opporre l’eccezione della denuncia non correttamente eseguita.
7. Il cliente non può far valere alcun rimedio per la consegna di merci non conformi al contratto o viziate di diritto, qualora egli sia obbligato nei confronti di terzi a fornire merci che corrispondano a criteri di conformità non previsti negli accordi con l’ AluTeam o siano adeguate ad un’utilizzazione non prevista in tali accordi, o qualora il rimedio del cliente sia basato su di un diritto straniero, non vigente in Germania.
8. Nella misura in cui il cliente abbia diritto a far valere i rimedi per la consegna di merci non conformi al contratto e/o viziate di diritto sulla base delle presenti condizioni generali di vendita internazionale, il cliente ha il diritto di richiedere all’ AluTeam la sostituzione o la riparazione della merce, o la riduzione del prezzo, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. La sostituzione o la riparazione della merce non comportano l’interruzione della prescrizione già decorrente e l’inizio di un nuovo termine di prescrizione. La misura massima della riduzione del prezzo è limitata ai danni subiti dal cliente. Il cliente non dispone di ulteriori pretese all’adempimento. L’ AluTeam ha sempre il diritto di riparare o di sostituire la merce difettosa secondo quanto disposto al punto III.-7. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale, a prescindere dai rimedi spettanti al cliente, o di evitare l’esercizio di rimedi da parte del cliente accreditando a quest’ultimo una somma adeguata.
VI. Risoluzione del contratto
1. Il cliente ha diritto a risolvere il contratto quando siano soddisfatti i presupposti di legge per la risoluzione del contratto, dopo aver intimato per iscritto all’ AluTeam la risoluzione e dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole per l’adempimento stabilito sempre per iscritto. Se il cliente si avvale della sostituzione, della riparazione o di ogni altra pretesa all’adempimento, resta vincolato al rimedio scelto per un ragionevole lasso di tempo, e non può in quel periodo esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Il cliente deve inoltre comunicare direttamente all’ AluTeam la risoluzione entro un termine ragionevole e per iscritto.
2. Fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge, l’AluTeam può risolvere il contratto in tutto o in parte senza obbligo di risarcimento se il cliente si oppone all’applicazione delle condizioni generali di vendita internazionale, se la conferma d’ordine dell’ AluTeam perviene al cliente, per ragioni non imputabili all’ AluTeam, dopo il quattordicesimo (14) giorno di calendario dalla sua data di emissione, se è stata fatta richiesta di un procedimento fallimentare a carico del cliente, se il cliente violi obblighi essenziali nei confronti dell’ AluTeam o di terzi senza giusta causa, se il cliente fornisca informazioni non corrette sulla propria solvibilità, se la copertura garantita da un’assicurazione del credito venga ridotta per causa non imputabile all’ AluTeam, se la stessa AluTeam riceve senza propria colpa una fornitura non regolare o non tempestiva o se per altre ragioni l’adempimento non possa avvenire con mezzi che l’ AluTeam sia tenuta ad utilizzare, considerando i suoi interessi e quelli del cliente - legittimi e riconoscibili al momento della conclusione del contratto - nonché in particolare la controprestazione dedotta in contratto.
VII. Risarcimento del danno
1. L’ AluTeam è obbligata al risarcimento del danno derivante dalla violazione di obblighi risultanti dal contratto concluso con il cliente, dalle trattative contrattuali intercorse con il cliente stesso e/o dal rapporto d’affari con il cliente, fatte salvi i presupposti di legge, esclusivamente secondo le disposizioni seguenti:
a) Il cliente è obbligato ad esercitare in prima istanza altri rimedi e può far valere il risarcimento del danno soltanto per le perdite rimanenti. Il cliente non può in alcun caso chiedere il risarcimento del danno in luogo di altri rimedi.
b) L’ AluTeam non risponde del comportamento dei propri fornitori o subcontraenti o per i danni causati con il concorso del cliente. Inoltre l’ AluTeam non risponde dell’inadempimento causato da eventi naturali o politici, disposizioni dell’autorità, lotte sindacali, sabotaggi, incidenti, eventi terroristici, scarichi biologici, fisici o chimici o circostanze analoghe che non possono essere controllate dall’ AluTeam con mezzi ragionevoli. Inoltre l’ AluTeam è responsabile soltanto quando il cliente provi che gli organi o il personale dell’ AluTeam hanno colpevolmente violato gli obblighi nei confronti del cliente.
c) In caso di responsabilità l’ AluTeam, nei limiti di quanto previsto dalla lit. d), deve risarcire il danno subito dal cliente nella misura in cui il cliente provi che ha subito un danno non altrimenti evitabile e che questo danno è stato causato dalla violazione di un obbligo contrattuale da parte dell’ AluTeam ed era prevedibile dall’ AluTeam al momento della conclusione del contratto quale conseguenza dell’inadempimento, con riferimento e al suo verifi carsi, e al suo ammontare. Inoltre, il cliente è tenuto a mitigare il danno subito non appena abbia riconosciuto o sia riconoscibile un inadempimento.
d) L’AluTeam non è responsabile per il lucro cessante e per danni non patrimoniali. Inoltre l’ammontare del risarcimento del danno a causa di ritardo nella consegna o mancata consegna è limitato alla percentuale dello 0,5% per ogni intera settimana fino ad un massimo del 5% del relativo valore della consegna, mentre per altri tipi di inadempimento è limitato al 200% della parte di prestazione non conforme al contratto. Le menzionate riduzioni non si applicano in caso di danno alla persona, di occultamento doloso della non conformità delle merci o dei vizi di diritto, nonché di altre violazioni contrattuali dolose o gravemente colpose imputabili all’ AluTeam.
e) L’ AluTeam è tenuta al risarcimento del danno per violazione degli obblighi nei confronti del cliente contrattuali, precontrattuali e/o nascenti dal rapporto d’affari, esclusivamente secondo le disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita internazionale. E´esclusa la possibilità di far valere pretese concorrenti, in particolare anche di natura extra-contrattuale. E´altresì esclusa la possibilità di rivalersi personalmente contro gli organi, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i rappresentanti e/o gli incaricati della prestazione di AluTeam per la violazione degli obblighi contrattuali gravanti su AluTeam.
f) Fatta salva una precedente prescrizione, le azioni del cliente per ottenere il risarcimento del danno si prescrivono entro sei (6) mesi decorrenti al momento del rifi uto del risarcimento stesso da parte di AluTeam.
2. Fatte salve ulteriori pretese derivanti dalla legge o dal contratto, il cliente è obbligato nei confronti dell’ AluTeam a risarcire i seguenti danni:
a) In caso di ritardo nel pagamento, il cliente risarcirà le spese usuali per le azioni giudiziarie ed extragiudiziarie sostenute in Germania e all’estero, nonché, senza necessità di prova, gli interessi al tasso applicabile a Bielefeld/Germania per crediti non garantiti a breve termine nella valuta contrattualmente stabilita, e in ogni caso almeno interessi al tasso degli 8 punti oltre al tasso di base praticato dalla Banca Federale Tedesca.
b) In caso di chiaro ritardo nella presa in consegna o di mancata presa in consegna della merce da parte del cliente, l’ AluTeam avrà il diritto di richiedere un risarcimento forfetario del danno nella misura del 15% del valore della relativa consegna senza necessità di portare alcuna prova.
3. Il cliente è obbligato, nelle relazioni negoziali con i propri clienti, a limitare la propria responsabilità per risarcimento del danno riguardo alla causa e alla misura, nell´ambito di ciò che è giuridicamente possibile e usuale nello specifico mercato.
VIII. Altre disposizioni
1. La merce consegnata resta di proprietà dell’ AluTeam stessa fi no al completo pagamento di ogni credito già sorto nei confronti del cliente. La disciplina riguardante il passaggio del rischio del prezzo e della prestazione del punto III.-8. non è modifi cata dalla riserva della proprietà.
2. Il cliente è obbligato ad informare per iscritto l’ AluTeam senza necessità di esserne richiesto, nel caso in cui l’ AluTeam, sulla base di disposizioni in vigore nel Paese del cliente o nel Paese dell’utilizzazione della merce, debba attenersi a particolari obblighi di notifica, registrazione o informazione o particolari requisiti di comunicazioni preventive o altri requisiti relativi alla messa sul mercato delle merci, o debba adempiere a particolari oneri relativi alla documentazione. Il cliente è inoltre obbligato a controllare la merce dopo l’immissione nel mercato e ad informare immediatamente l’ AluTeam qualora insorga la preoccupazione che le merci possano provocare situazioni di pericolo per i terzi.
3. Senza che ciò costituisca rinuncia da parte dell’ AluTeam all’esercizio di ulteriori diritti, il cliente deve fare pienamente salva l’ AluTeam da ogni pretesa di terzi derivante da responsabilità del produttore o simili, nella misura in cui tale responsabilità si fondi su condizioni poste dal cliente o da terzi senza l’espressa approvazione scritta dell’ AluTeam (come ad esempio la presentazione del prodotto). Il rimborso comprende in particolare anche le spese subite dall’ AluTeam e viene concesso dal cliente con rinuncia ad ogni ulteriore presupposto o ulteriore eccezione, in particolare con rinuncia a pretendere l’adempimento di obblighi di controllo e di richiamo della merce consegnata e ad opporre la prescrizione.
4. L’ AluTeam si riserva ogni diritto di proprietà intellettuale e d’autore o altri diritti di privativa industriale e di know-how su qualsiasi riproduzione, disegno, preventivo, altri documenti o software, messi a disposizione dell’ AluTeam in forma cartacea o elettronica. Tali elementi non devono essere divulgati a terzi e possono essere utilizzati esclusivamente nella esecuzione del contratto cui si riferiscono. Dopo il completamento dell`ordine cui si riferiscono essi vanno restituiti all’ AluTeam senza necessità di richiesta, con rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione, integralmente e senza trattenerne copie.
5. Ogni comunicazione, dichiarazione, notifica etc. deve essere redatta esclusivamente in lingua inglese o tedesca. Comunicazioni tramite telefax o posta elettronica (E-Mail) soddisfano al requisito della forma scritta.
IX. Disposizioni generali
1. Il luogo di consegna è stabilito secondo le disposizioni contenute nel punto III.-5. delle presenti condizioni generali dei contratti di vendita internazionale. Il luogo del pagamento del prezzo e dell’adempimento di tutti gli altri obblighi derivanti dai rapporti giuridici tra l’ AluTeam e il cliente è Bielefeld/Germania. Tali regole si applicano anche quando l’ AluTeam si accolli il costo dei pagamenti, effettui prestazioni in un altro luogo per conto del cliente o quando il pagamento debba avvenire contro consegna della merce o dei documenti o debbano essere restituite prestazioni già eseguite. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di altre clausole di resa ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni sopra menzionate.
2. Ai rapporti giuridici tra le parti si applica la versione inglese della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna / CISG). La Convenzione di Vienna si applica a tutti i contratti per i quali è prevista l’applicazione delle condizioni generali di vendita internazionale ai sensi del punto I.-1. delle stesse, estendendosi al di là del proprio ambito di applicazione e nonostante le riserve eventualmente apposte da Stati contraenti. In presenza di clausole commerciali standardizzate si applicano in caso di dubbio gli Incoterms ® 2010 della Camera di Commercio Internazionale, tenendo conto della disciplina prevista nelle presenti condizioni generali.
3. La conclusione del contratto - e in particolare gli accordi sul foro competente e le clausole compromissorie - nonché i diritti e doveri delle parti, inclusa la responsabilità per la morte causata dalla merce o per lesioni personali e la responsabilità precontrattuale e derivante da obblighi accessori, nonché l’interpretazione sono regolati esclusivamente dalla Convenzione di Vienna in combinato disposto con le presenti condizioni generali di vendita internazionale. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni generali dei contratti di vendita internazionale, i rapporti tra le parti sono regolati per il resto dal diritto svizzero non unifi cato, in particolare dal Codice delle Obbligazioni svizzero.
4. Tutte le controversie di natura contrattuale od extracontrattuale, nonché derivanti da procedure concorsuali, che derivino o abbiano un collegamento con i contratti per i quali è prevista l’applicazione delle presenti condizioni generali di vendita internazionale, compresa la loro validità, invalidità, violazione o risoluzione, nonché altre controversie derivanti dal rapporto d’affari con il cliente, verranno decise in via defi - nitiva tramite arbitrato, secondo il regolamento arbitrale internazionale delle Camere di commercio svizzere, nella versione vigente al momento della presentazione della notifi ca dell’avvio del procedimento, escludendo il ricorso alle vie giurisdizionali ordinarie. La corte arbitrale sarà composta da tre arbitri – dei quali uno viene nominato dall’attore, uno dal convenuto e il Presidente della corte arbitrale dagli altri due arbitri nominati, e in caso di controversie di valore inferiore ai 50.000 Euro da un solo arbitro nominato secondo il regolamento arbitrale internazionale delle Camere di commercio svizzere. Foro arbitrale competente è Zurigo / Svizzera; la lingua del procedimento può essere tedesco e/o inglese. La competenza della corte arbitrale esclude in particolare anche qualsiasi altra competenza stabilita per legge derivante da un collegamento personale o materiale. Qualora questa clausola arbitrale sia, o diventi, invalida, si stipula l’esclusiva competenza territoriale ed internazionale delle corti statali competenti per Bielefeld/Germania. L’ AluTeam si riserva tuttavia il diritto di esercitare, in luogo del ricorso alla giurisdizione arbitrale o in luogo dell’azione presso la corte competente per Bielefeld/Germania, anche azione presso le corti nazionali della sede del cliente o presso altre autorità giurisdizionali statali competenti secondo il diritto nazionale o straniero.
5. Qualora alcune disposizioni delle condizioni generali per i contratti di vendita internazionale fossero o diventassero in tutto o in parte inefficaci, le restanti disposizioni restano efficaci. La parti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione conforme a diritto, il più vicina possibile alla finalità economica della disposizione inefficace.
© 2011 Prof. Dr. Burghard Piltz, Germania
Condizioni generali per contratti di vendita internazionale
I. Applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale
II. Conclusione del contratto
III. Obblighi dell’ AluTeam
IV. Obblighi del cliente
V. Consegna di merce non conforme al contratto o viziata di diritto
VI. Risoluzione del contratto
VII. Risarcimento del danno
VIII. Altre disposizioni
IX. Disposizioni generali
International Conditions of Sale


